Il 25 febbraio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una decisione che segna una svolta significativa nell’ambito della tutela brevettuale. Nella causa C‑339/22, BSH contro Electrolux, la Corte ha chiarito che i tribunali degli Stati membri sono competenti a decidere su casi di contraffazione di un brevetto appartenente a un’altra giurisdizione – sia essa di un paese dell’UE o extra‑UE (come nel caso della Turchia) – quando il convenuto ha il domicilio o la sede nel territorio del tribunale adito.
Contesto e motivazioni della decisione
L’innovazione tecnologica e la crescente globalizzazione dei mercati hanno reso sempre più frequenti le controversie che travalicano i confini nazionali. Tradizionalmente, il diritto brevettuale era considerato un ambito fortemente legato alla sovranità nazionale, con regole di giurisdizione che tendevano a limitare la possibilità di far valere diritti in tribunali al di fuori della giurisdizione del titolare del brevetto. Tuttavia, questa visione si è progressivamente evoluta per rispondere alle esigenze di un mercato unico sempre più integrato.
Nel caso in esame, la questione centrale riguardava la possibilità di applicare la giurisdizione nazionale per procedimenti in cui il brevetto, pur essendo registrato in un ordinamento diverso, veniva presunto violato in un territorio diverso. La decisione della CGUE evidenzia come, al fine di garantire un’effettiva tutela dei diritti di proprietà industriale e di evitare frammentazioni interpretative, il luogo in cui il convenuto risiede o ha la sua sede operativa possa costituire il criterio determinante per stabilire la competenza del giudice nazionale.
Analisi della decisione nella causa C‑339/22 BSH vs Electrolux
Nella controversia tra BSH ed Electrolux, la CGUE ha affrontato un tema di cruciale importanza per le imprese attive sul mercato internazionale. Il giudice ha ritenuto che la norma processuale dell’ordinamento nazionale, che prevede la competenza del tribunale in base al domicilio o alla sede del convenuto, non si scontra con il principio di protezione dei diritti brevettuali. In altre parole, anche se il brevetto in questione era stato concesso in un’altra giurisdizione – in questo caso, appartenente ad un ordinamento esterno all’UE, come la Turchia – il fatto che il convenuto operasse nel territorio del tribunale adito garantiva al giudice il potere di decidere sulla presunta contraffazione.
Questa interpretazione giurisprudenziale rafforza il principio della territorialità in senso funzionale, dove il collegamento sostanziale tra il convenuto e il territorio del giudice assicura che la tutela brevettuale non venga limitata da confini amministrativi, ma risulti al servizio della competitività e della protezione degli investimenti in ricerca e sviluppo.
Implicazioni per il mercato e per la tutela della proprietà intellettuale
La decisione ha importanti ripercussioni per il sistema brevettuale europeo e internazionale:
- Uniformità e certezza del diritto: Stabilendo che la competenza si fonda sul collegamento del convenuto con il territorio del giudice, la CGUE contribuisce a eliminare incertezze giurisdizionali. Le imprese possono così avere maggiore fiducia nella possibilità di far valere i propri diritti, indipendentemente dalla giurisdizione di origine del brevetto.
- Incentivo alla lotta contro la contraffazione: La possibilità di adire il tribunale nazionale, anche in caso di brevetti esteri, rafforza la capacità degli operatori economici di contrastare efficacemente la contraffazione, proteggendo investimenti e innovazioni.
- Effetto deterrente e armonizzazione: L’ampliamento della competenza dei tribunali nazionali in materia brevettuale favorisce una maggiore armonizzazione delle procedure giudiziarie in tutta l’UE, creando un ambiente legale più coeso e deterrente nei confronti delle pratiche illecite.
Conclusioni e prospettive future
La decisione del 25 febbraio rappresenta un passo avanti significativo nella direzione di una giurisdizione più flessibile e al passo con le esigenze del mercato globale. Consentendo ai tribunali degli Stati membri di esaminare casi di contraffazione di brevetti, anche se rilasciati in ordinamenti differenti, la CGUE sottolinea l’importanza di garantire una protezione effettiva e transnazionale dei diritti di proprietà industriale.
Le implicazioni di questo orientamento giurisprudenziale potrebbero indurre ulteriori riflessioni e, auspicabilmente, interventi legislativi che consolidino il principio di competenza territoriale basata sul domicilio o sulla sede del convenuto, favorendo così un’ulteriore armonizzazione del diritto brevettuale in un contesto globale.
In definitiva, la decisione C‑339/22 BSH vs Electrolux non solo offre una maggiore certezza procedurale per le imprese, ma contribuisce anche a rafforzare il sistema di tutela brevettuale nell’Unione Europea, dimostrando come la giustizia possa evolvere per rispondere alle sfide della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica.
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